Canone Unico Patrimoniale (CUP)
Scheda del servizio
Canone unico patrimoniale (CUP) Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, commi 816 - 836, legge 27 dicembre 2019 n.160.
1. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Per spazi soprastanti o sottostanti il suolo la superficie soggetta è quella eccedente l'eventuale occupazione contemporanea del suolo. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio;
2. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione, compresi quelli diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamino la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.
Il comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto l’istituzione da parte dei Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
A chi si rivolge
ll canone è dovuto per:
ll canone è dovuto per:
2. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione, compresi quelli diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamino la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.
Cos'è
Documenti - Normativa
- Tariffe anno 2025 - Delibera di Giunta n. 112 del 15/11/2024[.pdf 418,52 Kb - 16/01/2024 - 10/04/2025]
Regolamenti
- Regolamento applicazione canone occupazione aree-spazi destinati a mercati 2021
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Regolamento applicazione canone occupazione aree-spazi destinati a mercati 2021Regolamento applicazione canone occupazione aree-spazi destinati a mercati 2021 (3).pdf[.pdf 177,1 Kb - 19/12/2022 - 17/03/2025]
- Regolamento canone unico patrimoniale aggiornato 2024
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Regolamento canone unico patrimoniale aggiornato 2024REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE AGGIORNATO 2024 (1).pdf[.pdf 1,93 Mb - 17/03/2025]
- Regolamento DEHORS
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Regolamento DEHORSRegolamento DEHORS.pdf[.pdf 1,15 Mb - 17/03/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/04/2025 10:19:24