Tariffe in maggior tutela


  • Il costo del gas è calcolato in base ad una tariffa a sua volta determinata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (in breve: Autorità), che stabilisce i criteri, e all’Amministrazione Finanziaria, che determina il peso delle imposte.

    Tariffa
    E' composta da due parti: la tariffa di distribuzione, che rappresenta il costo dovuto per il trasporto del gas nelle reti di distribuzione comunali ed è determinata in base alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas n° 159/08 e s.m.i, e le componenti di vendita, definite dalla deliberazione ARG/gas n° 64/09 e s.m.i.
    La tariffa di distribuzione è articolata in una quota fissa (dovuta anche in assenza di consumi) ed una quota variabile, rapportata al metano consumato. La normativa prevede che le aliquote siano definite in termini volumetrici (cioè in €/Smc, standard metro cubo).

    La trasformazione dalla misura effettiva a contatore, rilevabile  al metro cubo, in standard metro cubo, avviene attraverso la moltiplicazione del dato di lettura con il coefficiente C, che individua la quota altimetrica e climatica di appartenenza della località servita e vengono sempre riportati nelle bollette al fine della comprensione del calcolo dell’importo gas.

    Alla tariffa di distribuzione vengono sommate le componenti di vendita, comprensive del costo della materia prima e di oneri accessori quali il trasporto sulle reti nazionali, lo stoccaggio, i costi di gestione commerciale. Il costo per la materia prima è determinato dall'Autorità e viene aggiornato con cadenza trimestrale in base alle quotazioni dei prodotti petroliferi nei mercati internazionali. Anche questi aggiornamenti sono definiti dall’Autorità con proprie deliberazioni. La normativa prevede che le  aliquote siano definite in termini energetici (cioè in €/GJ dove GJ=gigajoule è una misura fisica dell’energia). Tali aliquote vengono pertanto convertite in termini di volumi (€/Smc, Smc= standard metri cubi) attraverso il coefficiente P (è il potere calorifico superiore del gas: misura quanta energia è contenuta in un mc di gas), che viene sempre riportato nelle fatture.

    Le tariffe per la sola distribuzione sono pubblicate dal distributore locale presente nel territorio.

    Nei tariffari allegati sono riportate le tariffe complete di distribuzione e componenti di vendita applicate ai  Clienti.

    Le delibere dell'Autorità che regolamentano le tariffe del gas sono disponibili al sito: http://www.autorita.energia.it/


    Imposte
    Alla tariffa vanno aggiunte le imposte di consumo (imposta erariale ed addizionale regionale, le cosiddette accise) le cui aliquote sono definite in base allo scaglione di consumo, e l'IVA, in base alle aliquote di legge. L'applicazione delle accise avviene in base all'utilizzo dichiarato dal Cliente al momento della stipula del contratto se si tratta di utilizzi domestici o civili, mentre per gli utilizzi industriali, alberghieri o assimilati, che beneficiano di imposte ridotte, è necessario presentare un'apposita richiesta.
    Accise ed IVA rappresentano una quota importante della spesa per il riscaldamento: possono pesare fino al 45-50% della bolletta.
    I principali provvedimenti normativi in materia fiscale sono il Testo Unico (D.Lgs. 504/95) in materia di accise, e il DPR 633/72 per quanto riguarda l'IVA.
    Le aliquote di imposta sono riportate in calce ai tariffari.

    La normativa fiscale è disponibile al sito: http://www.finanze.it/

 


                    Tariffe della distribuzione.pdf